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   EuG, 01.09.2015 - T-441/13   

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https://dejure.org/2015,24456
EuG, 01.09.2015 - T-441/13 (https://dejure.org/2015,24456)
EuG, Entscheidung vom 01.09.2015 - T-441/13 (https://dejure.org/2015,24456)
EuG, Entscheidung vom 01. September 2015 - T-441/13 (https://dejure.org/2015,24456)
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Volltextveröffentlichung

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Makhlouf / Rat

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Klage

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Teilweise Nichtigerklärung des Beschlusses 2013/255/GASP des Rates vom 31. Mai 2013 über restriktive Maßnahmen gegen Syrien (ABl. L 147, S. 14), soweit der Name des Klägers auf den Listen der Personen und Organisationen belassen wurde, auf die diese restriktiven ...

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (10)

  • EuGH, 15.12.2005 - C-151/04

    Nadin und Nadin-Lux - Freizügigkeit und freier Dienstleistungsverkehr - Begriff

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    Il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso, dichiarando, segnatamente alla luce della sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux (C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775), che non sussisteva alcun conflitto tra la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e il diritto dell'Unione.

    Secondo il giudice del rinvio, le circostanze della controversia di cui al procedimento principale sono simili a quelle che hanno portato alla sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux (C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punti da 34 a 43).

    Precisato quanto sopra, occorre ricordare che l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare, ai cittadini dell'Unione, l'esercizio di attività professionali di qualsiasi natura sull'intero territorio dell'Unione europea ed osta alle misure che potrebbero penalizzare detti cittadini qualora essi intendano esercitare un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, van Lent, C-232/01, EU:C:2003:535, punto 15, nonché del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 34).

    Pertanto, delle disposizioni che impediscano ad un cittadino dell'Unione di lasciare il proprio Stato membro di origine per esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal fare ciò, costituiscono ostacoli a tale libertà, quand'anche esse si applichino indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, van Lent, C-232/01, EU:C:2003:535, punto 16, nonché del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 35).

    In tale contesto, la Corte ha già statuito che una normativa nazionale, la quale imponga a dei lavoratori autonomi residenti in uno Stato membro l'obbligo di immatricolare in tale Stato veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, sancita dall'articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 36, nonché del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 21).

    Gli Stati membri sono dunque liberi di esercitare la propria competenza fiscale in tale settore, purché la esercitino rispettando il diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 40).

    La Corte ha così statuito, in sostanza, che uno Stato membro può stabilire un obbligo di immatricolazione riguardo ad un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro e, di conseguenza, assoggettarlo ad una tassa di immatricolazione qualora tale veicolo sia destinato, in via permanente, ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio di detto primo Stato membro, oppure qualora esso venga, di fatto, utilizzato in questo modo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 41; del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 23, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

    Pertanto, il collegamento con l'Italia del veicolo già immatricolato in uno Stato membro sarebbe di minore intensità, di modo che sarebbe necessaria un'altra giustificazione della restrizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 44, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 34).

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'obiettivo attinente all'esigenza di un'identificazione affidabile dei proprietari dei veicoli in caso di infrazione al codice della strada allo scopo di assicurare il pagamento delle sanzioni amministrative per le infrazioni legate alla circolazione del veicolo, la Corte ha già statuito che una normativa come quella in discussione nel procedimento principale non è idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 48, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 37).

  • EuGH, 15.12.2005 - C-152/04

    Durré

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    Il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso, dichiarando, segnatamente alla luce della sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux (C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775), che non sussisteva alcun conflitto tra la normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e il diritto dell'Unione.

    Secondo il giudice del rinvio, le circostanze della controversia di cui al procedimento principale sono simili a quelle che hanno portato alla sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux (C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punti da 34 a 43).

    Precisato quanto sopra, occorre ricordare che l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare, ai cittadini dell'Unione, l'esercizio di attività professionali di qualsiasi natura sull'intero territorio dell'Unione europea ed osta alle misure che potrebbero penalizzare detti cittadini qualora essi intendano esercitare un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, van Lent, C-232/01, EU:C:2003:535, punto 15, nonché del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 34).

    Pertanto, delle disposizioni che impediscano ad un cittadino dell'Unione di lasciare il proprio Stato membro di origine per esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal fare ciò, costituiscono ostacoli a tale libertà, quand'anche esse si applichino indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, van Lent, C-232/01, EU:C:2003:535, punto 16, nonché del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 35).

    In tale contesto, la Corte ha già statuito che una normativa nazionale, la quale imponga a dei lavoratori autonomi residenti in uno Stato membro l'obbligo di immatricolare in tale Stato veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, sancita dall'articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 36, nonché del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 21).

    Gli Stati membri sono dunque liberi di esercitare la propria competenza fiscale in tale settore, purché la esercitino rispettando il diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 40).

    La Corte ha così statuito, in sostanza, che uno Stato membro può stabilire un obbligo di immatricolazione riguardo ad un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro e, di conseguenza, assoggettarlo ad una tassa di immatricolazione qualora tale veicolo sia destinato, in via permanente, ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio di detto primo Stato membro, oppure qualora esso venga, di fatto, utilizzato in questo modo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 41; del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 23, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

    Pertanto, il collegamento con l'Italia del veicolo già immatricolato in uno Stato membro sarebbe di minore intensità, di modo che sarebbe necessaria un'altra giustificazione della restrizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 44, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 34).

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'obiettivo attinente all'esigenza di un'identificazione affidabile dei proprietari dei veicoli in caso di infrazione al codice della strada allo scopo di assicurare il pagamento delle sanzioni amministrative per le infrazioni legate alla circolazione del veicolo, la Corte ha già statuito che una normativa come quella in discussione nel procedimento principale non è idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 48, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 37).

  • EuGH, 16.12.2021 - C-274/20

    Prefettura di Massa Carrara - Vorlage zur Vorabentscheidung - Art. 63 AEUV -

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    In un'ipotesi del genere occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 1991, Säger, C-76/90, EU:C:1991:331, punto 15; del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 29, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

    La Corte ha così statuito, in sostanza, che uno Stato membro può stabilire un obbligo di immatricolazione riguardo ad un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro e, di conseguenza, assoggettarlo ad una tassa di immatricolazione qualora tale veicolo sia destinato, in via permanente, ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio di detto primo Stato membro, oppure qualora esso venga, di fatto, utilizzato in questo modo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 41; del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 23, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

    Pertanto, il collegamento con l'Italia del veicolo già immatricolato in uno Stato membro sarebbe di minore intensità, di modo che sarebbe necessaria un'altra giustificazione della restrizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 44, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 34).

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'obiettivo attinente all'esigenza di un'identificazione affidabile dei proprietari dei veicoli in caso di infrazione al codice della strada allo scopo di assicurare il pagamento delle sanzioni amministrative per le infrazioni legate alla circolazione del veicolo, la Corte ha già statuito che una normativa come quella in discussione nel procedimento principale non è idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 48, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 37).

  • EuGH, 31.05.2017 - C-420/15

    U - Vorlage zur Vorabentscheidung - Art. 45 AEUV - Freizügigkeit der Arbeitnehmer

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    In tale contesto, la Corte ha già statuito che una normativa nazionale, la quale imponga a dei lavoratori autonomi residenti in uno Stato membro l'obbligo di immatricolare in tale Stato veicoli già immatricolati in un altro Stato membro, costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, sancita dall'articolo 45 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 36, nonché del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 21).

    In un'ipotesi del genere occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 1991, Säger, C-76/90, EU:C:1991:331, punto 15; del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 29, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).

    La Corte ha così statuito, in sostanza, che uno Stato membro può stabilire un obbligo di immatricolazione riguardo ad un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro e, di conseguenza, assoggettarlo ad una tassa di immatricolazione qualora tale veicolo sia destinato, in via permanente, ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio di detto primo Stato membro, oppure qualora esso venga, di fatto, utilizzato in questo modo (v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 41; del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 23, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

  • EuGH, 02.10.2003 - C-232/01

    DIE BELGISCHE REGELUNG, NACH DER DIE FAHRZEUGE VON INLÄNDERN IN BELGIEN

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    Precisato quanto sopra, occorre ricordare che l'insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare, ai cittadini dell'Unione, l'esercizio di attività professionali di qualsiasi natura sull'intero territorio dell'Unione europea ed osta alle misure che potrebbero penalizzare detti cittadini qualora essi intendano esercitare un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, van Lent, C-232/01, EU:C:2003:535, punto 15, nonché del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 34).

    Pertanto, delle disposizioni che impediscano ad un cittadino dell'Unione di lasciare il proprio Stato membro di origine per esercitare il proprio diritto alla libera circolazione, o che lo dissuadano dal fare ciò, costituiscono ostacoli a tale libertà, quand'anche esse si applichino indipendentemente dalla cittadinanza dei lavoratori interessati (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2003, van Lent, C-232/01, EU:C:2003:535, punto 16, nonché del 15 dicembre 2005, Nadin e Nadin-Lux, C-151/04 e C-152/04, EU:C:2005:775, punto 35).

  • EuGH, 25.07.1991 - C-76/90

    Säger / Dennemeyer

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    In un'ipotesi del genere occorre, inoltre, che l'applicazione di una siffatta misura sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di cui trattasi e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, sentenze del 25 luglio 1991, Säger, C-76/90, EU:C:1991:331, punto 15; del 31 maggio 2017, U, C-420/15, EU:C:2017:408, punto 29, nonché del 16 dicembre 2021, Prefettura di Massa Carrara, C-274/20, EU:C:2021:1022, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).
  • EuGH, 14.09.2017 - C-646/15

    Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements - Vorlage zur

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di «stabilimento", ai sensi del Trattato FUE, ha una portata assai ampia e implica la possibilità per un cittadino dell'Unione di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine e di trarne vantaggio (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punto 25, nonché del 14 settembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, C-646/15, EU:C:2017:682, punto 27).
  • EuGH, 21.03.2002 - C-451/99

    Cura Anlagen

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    A questo proposito, l'immatricolazione appare come il naturale corollario dell'esercizio della suddetta competenza fiscale (sentenza del 21 marzo 2002, Cura Anlagen, C-451/99, EU:C:2002:195, punto 41).
  • EuGH, 19.10.2022 - C-777/21

    Comune di Portici

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    Nella causa C-777/21,.
  • EuGH, 30.11.1995 - C-55/94

    Gebhard / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano

    Auszug aus EuG, 01.09.2015 - T-441/13
    In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di «stabilimento", ai sensi del Trattato FUE, ha una portata assai ampia e implica la possibilità per un cittadino dell'Unione di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine e di trarne vantaggio (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, EU:C:1995:411, punto 25, nonché del 14 settembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, C-646/15, EU:C:2017:682, punto 27).
  • EuG, 15.02.2016 - T-279/13

    Ezz u.a. / Rat

    Dès lors, lorsque les éléments de fait et de droit présentés par les requérants à l'appui de ces moyens ne diffèrent pas de ceux qui ont été examinés par le Tribunal dans l'affaire T-256/11, sous le contrôle de la Cour, les moyens ou les griefs concernés ne pourront qu'être rejetés comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit au sens de l'article 126 du règlement de procédure (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 22 décembre 2014, Al Assad/Conseil, T-407/13, EU:T:2014:1119, points 88, 102, 121 et 146, et du 1 er septembre 2015, Makhlouf/Conseil, T-441/13, EU:T:2015:591, points 52, 68, 81 et 97).
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