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   EuG, 19.06.2014 - T-503/13 P   

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https://dejure.org/2014,14968
EuG, 19.06.2014 - T-503/13 P (https://dejure.org/2014,14968)
EuG, Entscheidung vom 19.06.2014 - T-503/13 P (https://dejure.org/2014,14968)
EuG, Entscheidung vom 19. Juni 2014 - T-503/13 P (https://dejure.org/2014,14968)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)

    Marcuccio / Kommission

  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Einzelrichter) vom 12. Juli 2013 in der Rechtssache F-32/12, mit dem eine Klage auf Aufhebung der stillschweigenden ablehnenden Entscheidung der Kommission, dem Kläger die Kosten in einer anderen ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (10)

  • EuGöD, 12.07.2013 - F-32/12

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (giudice unico) del 12 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (F-32/12),.

    Luigi Marcuccio, chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (giudice unico) del 12 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (F-32/12; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata"), mediante la quale tale giudice ha dichiarato irricevibile perché tardivo il suo ricorso inteso ad ottenere l'annullamento della decisione implicita della Commissione europea di non rimborsargli un quarto delle spese da lui sostenute nell'ambito della causa F-56/09, Marcuccio/Commissione, somma al cui pagamento detta istituzione è stata condannata dalla sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica in questa causa il 9 giugno 2010.

  • EuGöD, 09.06.2010 - F-56/09

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    «Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica - Principio del giudice naturale precostituito per legge - Rigetto del ricorso in primo grado per manifesta irricevibilità - Atto introduttivo presentato tramite telefax recante una sottoscrizione non autografa dell'avvocato - Mancanza di identità tra l'atto introduttivo presentato tramite telefax e l'originale depositato successivamente - Tardività del ricorso - Domanda intesa al pagamento di una determinata somma corrispondente ad un quarto delle spese sostenute ai fini della causa F-56/09 - Impugnazione manifestamente infondata".

    Luigi Marcuccio, chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (giudice unico) del 12 luglio 2013, Marcuccio/Commissione (F-32/12; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata"), mediante la quale tale giudice ha dichiarato irricevibile perché tardivo il suo ricorso inteso ad ottenere l'annullamento della decisione implicita della Commissione europea di non rimborsargli un quarto delle spese da lui sostenute nell'ambito della causa F-56/09, Marcuccio/Commissione, somma al cui pagamento detta istituzione è stata condannata dalla sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica in questa causa il 9 giugno 2010.

  • EuG, 23.05.2007 - T-223/06

    Parlament / Eistrup

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    « 27 Allo stato attuale del diritto processuale, successivamente all'entrata in vigore, il 2 ottobre 2011, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del 20 settembre 2011, relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia (GU C 289, pag. 11), la sottoscrizione apposta di proprio pugno dall'avvocato sull'originale dell'atto introduttivo del giudizio ovvero il deposito elettronico dell'atto introduttivo da parte del rappresentante della parte con utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di detto atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, punto 50).

    Infatti, l'obbligo di sottoscrizione autografa dell'atto introduttivo del giudizio, che mira, in un intento di certezza del diritto, a garantire l'autenticità del medesimo e ad escludere il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera dell'autore abilitato a tal fine, deve essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l'irricevibilità del ricorso (sentenza del Tribunale del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, Racc. pag. II-1581, punti da 50 a 52, e ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T-203/13 P, punto 15).

  • EuG, 24.09.2008 - T-105/08

    Van Neyghem / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    7 Ai sensi dell'articolo 145 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, e ciò anche quando una delle parti gli abbia chiesto lo svolgimento di un'udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T-105/08 P, Racc. FP pagg. I-B-1-49 e II-B-1-355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T-114/08 P, Racc. FP pagg. I-B-1-53 e II-B-1-313, punto 10).
  • EuG, 29.11.2011 - T-345/11

    ENISA / EDSB

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    19 In primo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la sottoscrizione che compare in calce all'atto introduttivo depositato a mezzo telefax non è identica a quella figurante sull'originale dell'atto introduttivo successivamente trasmesso, l'atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell'osservanza del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T-345/11, punti da 15 a 17, e del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI - Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T-360/10, punti da 15 a 17 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T-229/13 P, punti 14 e 15].
  • EuG, 14.11.2013 - T-229/13

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    19 In primo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la sottoscrizione che compare in calce all'atto introduttivo depositato a mezzo telefax non è identica a quella figurante sull'originale dell'atto introduttivo successivamente trasmesso, l'atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell'osservanza del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T-345/11, punti da 15 a 17, e del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI - Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T-360/10, punti da 15 a 17 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T-229/13 P, punti 14 e 15].
  • EuG, 13.12.2012 - T-199/11

    Strack / Kommission - Rechtsmittel - Öffentlicher Dienst - Beamte - Art. 17, 17a,

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    13 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, è sufficiente constatare come la giurisprudenza abbia statuito che l'articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica è conforme al principio del giudice naturale precostituito per legge, là dove prevede la possibilità di rimettere la causa a un giudice unico (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Strack/Commissione, T-199/11 P, punti da 22 a 25).
  • EuG, 27.11.2013 - T-203/13

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    Infatti, l'obbligo di sottoscrizione autografa dell'atto introduttivo del giudizio, che mira, in un intento di certezza del diritto, a garantire l'autenticità del medesimo e ad escludere il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera dell'autore abilitato a tal fine, deve essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l'irricevibilità del ricorso (sentenza del Tribunale del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, Racc. pag. II-1581, punti da 50 a 52, e ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T-203/13 P, punto 15).
  • EuG, 26.06.2009 - T-114/08

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    7 Ai sensi dell'articolo 145 del suo regolamento di procedura, il Tribunale, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, e ciò anche quando una delle parti gli abbia chiesto lo svolgimento di un'udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T-105/08 P, Racc. FP pagg. I-B-1-49 e II-B-1-355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T-114/08 P, Racc. FP pagg. I-B-1-53 e II-B-1-313, punto 10).
  • EuG, 03.10.2012 - T-360/10

    Tecnimed / OHMI - Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

    Auszug aus EuG, 19.06.2014 - T-503/13
    19 In primo luogo, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la sottoscrizione che compare in calce all'atto introduttivo depositato a mezzo telefax non è identica a quella figurante sull'originale dell'atto introduttivo successivamente trasmesso, l'atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell'osservanza del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T-345/11, punti da 15 a 17, e del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI - Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T-360/10, punti da 15 a 17 e la giurisprudenza ivi citata; ordinanza del Tribunale del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T-229/13 P, punti 14 e 15].
  • EuG, 02.10.2014 - T-447/13

    Marcuccio / Kommission

    Or, s'il est vrai que le nom du juge rapporteur siégeant dans la chambre à trois juges avant la décision de renvoi au juge unique ne ressort pas des pièces du dossier en première instance, il ne saurait pour autant en être déduit que le juge unique n'a pas été désigné en la personne du juge rapporteur de la chambre à trois juges (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juin 2014, Marcuccio/Commission, T-503/13 P, RecFP, EU:T:2014:596, point 15).
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