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   EuG, 27.11.2013 - T-203/13 P   

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https://dejure.org/2013,36308
EuG, 27.11.2013 - T-203/13 P (https://dejure.org/2013,36308)
EuG, Entscheidung vom 27.11.2013 - T-203/13 P (https://dejure.org/2013,36308)
EuG, Entscheidung vom 27. November 2013 - T-203/13 P (https://dejure.org/2013,36308)
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Volltextveröffentlichungen (2)

Sonstiges (3)

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensmitteilung)
  • EU-Kommission (Verfahrensmitteilung)

    Rechtsmittel

  • Europäischer Gerichtshof (Verfahrensdokumentation)

    Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Zweite Kammer) vom 28. Januar 2013 in der Rechtssache F"92/12, mit dem die Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Kommission über die Ablehnung eines Schadensersatzantrags des ...

Verfahrensgang

 
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Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (6)

  • EuG, 23.05.2007 - T-223/06

    Parlament / Eistrup

    Auszug aus EuG, 27.11.2013 - T-203/13
    Allo stato attuale del diritto processuale, con l'entrata in vigore, il 2 ottobre 2011, della decisione del Tribunale n. 3/2011, del 20 settembre 2011 (GU C 289, pag. 11), relativa al deposito e alla notificazione di atti processuali mediante l'applicazione e-Curia, la firma apposta di proprio pugno dall'avvocato sull'originale dell'atto introduttivo del giudizio o il deposito elettronico dell'atto introduttivo da parte del rappresentante mediante l'utilizzo del suo nome utente e della sua password costituiscono gli unici mezzi che consentono al Tribunale di assicurarsi che la responsabilità del compimento e del contenuto di tale atto processuale sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente dinanzi ai giudici dell'Unione (v., in tale senso, sentenza del Tribunale di primo grado del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, punto 50).

    Infatti, deve ritenersi che la necessità di una sottoscrizione autografa di un atto introduttivo - la quale, in un intento di certezza giuridica, mira a garantire l'autenticità dell'atto e ad escludere il rischio che questo non sia, in realtà, opera dell'autore a ciò abilitato - configuri un requisito di forma ad substantiam e debba essere oggetto di una rigorosa applicazione, tale per cui la sua inosservanza comporti l'irricevibilità del ricorso (sentenza del Tribunale del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, Racc. pag. II-1581, punti da 50 a 52).

  • EuGöD, 28.01.2013 - F-92/12

    Marcuccio / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2013 - T-203/13
    avente ad oggetto l'impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F-92/12, non ancora pubblicata nella Raccolta),.

    Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F-92/12, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata"), con la quale detto giudice ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il suo ricorso diretto ad ottenere, segnatamente, l'annullamento della decisione della Commissione di effettuare delle trattenute sulla sua indennità di invalidità per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 nonché il rimborso delle somme trattenute, unitamente agli interessi.

  • EuG, 24.09.2008 - T-105/08

    Van Neyghem / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2013 - T-203/13
    Ai sensi dell'articolo 145 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un'udienza (ordinanze del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T-105/08 P, Racc. FP pagg. I-B-1-49 e II-B-1-355, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T-114/08 P, Racc. FP pagg. I-B-1-53 e II-B-1-313, punto 10).
  • EuG, 08.09.2008 - T-222/07

    Kerstens / Kommission

    Auszug aus EuG, 27.11.2013 - T-203/13
    Uno snaturamento del genere deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v. sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2008, Kerstens/Commissione, T-222/07 P, Racc. FP pagg. I-B-1-37 e II-B-1-267, punti da 60 a 62 e giurisprudenza ivi citata).
  • EuG, 29.11.2011 - T-345/11

    ENISA / EDSB

    Auszug aus EuG, 27.11.2013 - T-203/13
    In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, quando la sottoscrizione che compare in calce all'atto introduttivo depositato via telefax non è identica a quella riportata sull'originale dell'atto introduttivo successivamente trasmesso, l'atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell'osservanza del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T-345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17, e del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI - Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T-360/10, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17 e giurisprudenza ivi citata].
  • EuG, 03.10.2012 - T-360/10

    Tecnimed / OHMI - Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

    Auszug aus EuG, 27.11.2013 - T-203/13
    In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, quando la sottoscrizione che compare in calce all'atto introduttivo depositato via telefax non è identica a quella riportata sull'originale dell'atto introduttivo successivamente trasmesso, l'atto introduttivo presentato tramite telefax non può essere preso in considerazione ai fini dell'osservanza del termine di ricorso [v. ordinanze del Tribunale del29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T-345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17, e del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI - Ecobrands (ZAPPER-CLICK), T-360/10, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17 e giurisprudenza ivi citata].
  • EuG, 19.06.2014 - T-503/13

    Marcuccio / Kommission

    Infatti, l'obbligo di sottoscrizione autografa dell'atto introduttivo del giudizio, che mira, in un intento di certezza del diritto, a garantire l'autenticità del medesimo e ad escludere il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera dell'autore abilitato a tal fine, deve essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l'irricevibilità del ricorso (sentenza del Tribunale del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T-223/06 P, Racc. pag. II-1581, punti da 50 a 52, e ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T-203/13 P, punto 15).
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